Storia

Relazione presentata dal Dott. Franco Saloi allora Vice Presidente dell'ASBUC Valle di Soraggio

a cura del Dott. Paolo Fantoni Sindaco di Piazza al Serchio e Assessore agli Usi Civici della Comunità Montana della Garfagnana 

e del Tecnico dell'ASBUC Valle di Soraggio

Per. Agr. Antonio Sacchini

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TRENTO    

Centro Studi e Documentazione sui Demani civici e le Proprietà collettive

12^ Riunione Scientifica sul tema : 

“ TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE NATURALI DELLA PROPRIETA’ COLLETTIVA"

Trento , 16 e 17 Novembre 2006

ASBUC Valle di Soraggio

“La Comunità di Soraggio passato e futuro…..”

La Garfagnana nella storia e nel suo regime fondiario 

L’area geografica dove insiste la comunità che analizzeremo si trova in Garfagnana. Questa stretta valle che divide da Nord a Sud il sistema montuoso delle Alpi Apuane dall’arco appenninico Tosco – emiliano, è situata nell’estremo nord della Toscana in quella lingua di terra che si incunea fra la Liguria e l’ Emilia Romagna. Caratterizzata da un clima montano seppur con altitudini limitate, ne presenta tutte le peculiarità anche nell’insediamento umano con piccoli paesini arroccati in modo ameno e alpeggi per la pastorizia specialmente sull’appennino.  L’ampia vegetazione di castagni e di faggi l’ha storicamente individuata come riserva di legname per le potenze limitrofe, e ancora oggi numerose sono le foreste, anche in considerazione del progressivo abbandono dell’agricoltura rurale di sussistenza, che ha restituito alla boscaglia quei terreni duramente dissodati dalla popolazione all’inizio del secolo. La valle dai passi appenninici degrada lentamente nella Piana di Lucca e nonostante fosse protetta da imponenti confini naturali, storicamente fu teatro di guerre cruente e successioni politico-amministrative, che partirono da tempi remoti fino a i primi anni del XX secolo.La Garfagnana anticamente venne abitata dai Liguri Apuani, popolazione coriacea che oppose alla conquista romana una forte resistenza. Essa seguì le sorti dell’impero romano con l’avvento dei longobardi, che posero a Lucca la sede di un Ducato e ascrissero tale terra a quella competenza amministrativa. Intorno al X secolo si sviluppò il sistema feudale con la sua intricata struttura di feudi e signorotti locali.Verso la fine del XII secolo il dominio lucchese si estendeva su gran parte di essa eccettuato alcune zone che continuavano a rifiutare tale giurisdizione e le zone più a nord sottoposte da vincoli di vassallaggio ai Malaspina. In questo periodo deve essere fatta una netta distinzione fra la situazione esistente nella bassa e nell’alta Garfagnana, mentre la prima fu soggetta al potere politico religioso di Lucca, la seconda fu sottoposta con vincoli di vassallaggio ai Malaspina e alla diocesi di Luni. Nel primo caso il regime feudale fu debole e sparì presto, nel secondo fu più forte e durò più a lungo, infatti tali terre furono definitivamente liberate dai vincoli feudali solo verso la fine del XVI. Durante il XIII secolo non si crearono nuovi diritti feudali, non vi furono quindi nuove investiture ma vennero confermate quelle esistenti. Il declino della struttura feudale fu dovuto all’indebolimento dei signorotti locali molto spesso fortemente indebitati, alla vicinanza nonché  l’emulazione dei comuni liberi e fu favorito anche dal  Comune di Lucca che comprò numerosi territori sottoposti a vincolo di vassallaggio, liberandoli tramite la propria giurisdizione; cosicché all’inizio del XIV secolo rimasero residui dei diritti feudali solo nelle zone più a nord della valle.Successivamente una lunga serie di guerre e spartizioni portarono la maggior parte delle terre ghibelline di Garfagnana, nella continua impossibilità di difendersi, a concedersi nel 1429 a Niccolò d’Este Marchese di Ferrara che già nutriva mire segrete sulla valle. La nascita della provincia estense di Garfagnana che ebbe come illustre governatore anche Lodovico Ariosto fra il 1522 e il 1525 vide alterne fortune fra cui acquisizioni territoriali ma anche sconfitte militari in un’accesa rivalità con Lucca e Firenze.  Solo nel 1847 gli estensi videro tutta la Garfagnana unita sotto il loro dominio. La parentesi della fuga nel 1849 di Francesco IV d’Este, anticipò di dieci anni, il plebiscito dell’undici e dodici marzo 1860 in cui la Garfagnana insieme alle province parmensi e bolognesi entrò a far parte del Regno d’Italia.L’organizzazione della proprietà fondiaria della Garfagnana rimase per lungo tempo legata ad “antichissime proprietà comuni che sono andate poi lentamente a scomparire, e della cui esistenza si trovano parecchie tracce fin nei documenti del feudalesimo” [1]; ancora alla fine del XIX secolo[2] si potevano osservare in molte zone, in particolare nei Comuni alpestri fra cui anche nell’antico Comune rurale di Soraggio, “terreni seminativi in comunione perfetta divisi in campi uguali di uno staio ciascuno”[3]. Gli antichi statuti all’epoca in parte vigenti, regolavano le modalità di utilizzo di tali terre secondo una rotazione periodica tramite l’assegnazione a  sorte e il pagamento di una piccola imposta[4]. Quindi questi Comuni alpestri vedevano insistere su quasi tutto il  loro territorio, servitù di pascolo, di semina, di legnatico con un uso promiscuo a tutti i locali regolato da norme precise.[5] Tali particolari diritti e modalità di gestione della terra, furono preservati ai soli nativi dell’antico Comune rurale, grazie ad una serie di norme che limitavano o rendevano difficile l’insediarsi di forestieri anche di comunità limitrofe. Questa fotografia di fine XIX secolo ci fa capire come in Garfagnana fosse radicato l’uso promiscuo delle terre e come la sua origine fosse antichissima, più volte ribadita e sottolineata negli statuti di molte comunità, in particolare quelle vicine all’arco Appenninico come è il Comune di Sillano con la sua comunità di Soraggio. 

Gli usi civici nel Comune di Sillano e le sue comunità 

Sillano è il Comune più a nord di tutta la Garfagnana, confina con la Regione Emilia Romagna e con gli altri comuni  limitrofi dell’alta valle del Serchio. È costituito dalle due vallate di Dalli e di Soraggio, solcate dai fiumi omonimi ed ha un vasto territorio di circa sessantadue chilometri quadrati, di cui la stragrande maggioranza composto da boschi e pascoli; è attualmente abitato da circa settecentoottanta abitanti distribuiti principalmente nel Capoluogo, che si trova sulla confluenza dei due fiumi sopraccitati. Ha storicamente avuto un’importanza fondamentale come via di comunicazione verso la Pianura Padana e numerose sono state le interazioni con quel territorio attraverso il Passo di Pradarena.  Lo sviluppo del borgo odierno, che si trova in luogo meno ameno  e risale intorno al XV secolo, è dovuto all’importante collocazione strategica dal punto di vista viario. Per molto tempo la Garfagnana e i suoi passi appenninici rimasero le uniche vie di comunicazione per raggiungere la Pianura Padana, e Sillano era proprio ai piedi di uno sbocco cruciale: non solo la Via Claudia, ma anche successivi collegamenti per Luni e Modena passarono da quella zona.Grande importanza ebbe storicamente la comunità di Dalli, di cui si ricordano i conti, prima infeudati dei Malaspina e poi ritiratisi in Emilia per i forti contrasti con i lucchesi; e quella di Soraggio, i cui nobili molto spesso vennero identificati negli atti come di Dorajo, anche più volte citati nelle bolle imperiali di Federico I e II. Certo è che entrambe le comunità ebbero autonomia e molto spesso superavano l’attuale capoluogo in introiti e popolazione.[6] Focalizzeremo la nostra attenzione sulla comunità della Valle di Soraggio, anche se la storia delle altre comunità del Comune di Sillano in relazione alla proprietà e ai diritti collettivi è strettamente interdipendente ed entrerà in vario modo nella trattazione. 

Gli usi civici nella comunità di Soraggio 

L’antico comune di Soraggio, detto nelle cronache Dorajo o Serraglio, nome che veniva attribuito al fiume che solca  ancora oggi la valle, fu inglobato nel comune di Sillano nella sistemazione amministrativa post-unitaria. Esso era composto da sei frazioni: Rocca, Villa, Camporanda, Metello, Brica e Vicaglia. Comprendeva un territorio vasto e fertile con più di sedicimila capi grossi e minuti contro gli ottantamila di tutta la provincia di Lucca, attività principale era quindi la pastorizia, che vedeva come tradizione la transumanza invernale nella maremma.[7]Questa vocazione zootecnica, come sottolinea l’Istruttoria demaniale per l’accertamento degli usi civici sul territorio comunale di Sillano[8], portò sicuramente gli abitanti di Soraggio a usufruire di un ampio diritto di pascolo che si estendeva anche a terre di altre comunità, come conferma la concessione e il riconoscimento del feudo che prenderà il nome della Valle dei Porci, già nel 1447[9]. Il tutto va ad aggiungersi ad una interessante considerazione sul sistema fondiario e della realtà socio economica della Garfagnana nel periodo feudale. Infatti, il realizzarsi dell’intricato sistema feudale sembra non abbia comportato nessuna modificazione nella gestione della proprietà,[10] in quanto tracce di uso promiscuo e comunione perfetta si ritrovano ancora nel 1800. L’utilizzazione della terra era comune a tutti i cives e nonostante tale pratica col passare del tempo diminuì considerevolmente rimasero radicate forti tradizioni di esclusione di chiunque “non sia terriero dai vantaggi del Comune”.[11] Cosicché il forte attaccamento alla terra comune comportò che, nonostante l’infeudamento, l’amministrazione dei beni promiscui e delle cose libere rimase autonoma dall’azione dei signori. Da tempo immemorabile quindi il bene comune venne preservato da ogni attacco e mutilazione e là dove non si riuscì a salvaguardare l’iscrizione di tali beni alle universitates, cioè alle comunità locali, per l’ingerenza del signore feudale, esso fece esplicite concessioni per la loro utilizzazione.L’analisi dei documenti storici relativi alle comunità dell’odierno Comune di Sillano realizzati nell’Istruttoria[12], hanno messo chiaramente in luce la presenza a favore di tutte e tre le comunità: Sillano, Dalli e Soraggio,  di una serie di proprietà e diritti collettivi di godimento della terra che principalmente si configurarono come il diritto di pascolo, di legnatico, di semina e di pescatico. Inoltre sia l’ Istruttoria, sia le rimembranze storiche, sottolineano che tali diritti furono di fatto esercitati dalle comunità interessate e con i limiti dettati dagli antichi statuti fino al 1935, anno in cui, come vedremo meglio, il Podestà di Sillano vendette alla Regia Azienda di Stato per le Foreste Demaniali[13], tutti i beni cosiddetti “comunali”, ma che di fatto spettavano alle comunità, che il nuovo Comune di Sillano aveva inglobato.La Valle di Soraggio, nonostante l’accorpamento amministrativo con Sillano, mantenne nelle tradizioni e nelle attività una forte spinta verso una amministrazione autonoma del proprio territorio, ricavabile anche da una serie di deliberazioni del Consiglio Comunale di Sillano, ottenute proprio grazie alle iniziative dei consiglieri della nuova  frazione. Nella deliberazione del 6 dicembre 1871 si sancì che la nuova fusione amministrativa “s’intende per la contabilità d’interessi sia attivi che passivi della Comunità, ma non già per ciò che concerne il godimento dei pascoli comunali” e si deliberò che “d’ora innanzi non sia lecito come fu per lo passato, hai proprietari e detentori di bestiame di condurre e introdurre al pascolo il loro bestiame nei beni Comunali, fuori dei limiti della frazione a cui appartengono”. L’anno successivo, deliberando il regolamento di polizia rurale, venne dopo lunghe discussioni approvato anche l’art. 11 che sottolineava “il godimento del pascolo dei beni comunali deve restare, come fu addietro, a vantaggio esclusivo degli abitanti delle Frazioni ove trovansi i beni stessi: gli utili provenienti dalle tasse di pascolo debbono però cadere a vantaggio di tutta l’associazione comunale”. Addirittura nel 1875, il Consiglio adottò una delibera in cui si sanciva di“accordarsi alla frazione di Soraggio di amministrarsi separatamente dalle altre frazioni del Comune”.[14]  Quindi senza dubbio la Valle di Soraggio si caratterizzò sempre fin dalla sua nascita in frazione per il mantenimento di un’autonomia gestionale delle proprie risorse, oltre a ciò è rilevante che questa comunità non godeva solo di proprietà e diritti collettivi di godimento nel versante toscano dell’Appennino, ma anche nel versante emiliano, per esplicita concessione feudale.  

Le terre di uso civico della Valle di Soraggio e il primo processo 

Come abbiamo visto la Valle di Soraggio per sua natura e storia, godeva di una serie di “diritti di uso civico” su vasti territori, parte siti nel Comune di Sillano, e parte nei Comuni emiliani di Ligonchio e Villa Minozzo; inoltre tale esercizio rimase indisturbato fino ai primi decenni del XX secolo.L’individuazione di questi territori, per quanto attiene alla zona emiliana, può ricercarsi nella numerosa documentazione che abbiamo già riportato nel precedente capitolo ed in particolare con l’approvazione tramite sentenza, nel 1930, della perizia di ricognizione che rispondeva al pronunciamento n. 34/1927 del Commissario agli usi civici di Bologna.[15] Per quanto concerne la zona toscana, la vasta area nell’attuale Comune di Sillano su cui la comunità di Soraggio esercitava una serie di “diritti di uso civico”, comprensivi sia di diritti di godimento su fondi altrui sia di diritti proprietà su terre civiche, può essere individuata negli statuti della stessa comunità. Il primo di questi risale al 1602 ed è conservato presso l’Archivio di Stato di Modena; questo statuto nel Capitolo III individuava le zone dove la comunità può esercitare il diritto di pascolo, di legnatico e di semina, chiariva la presenza di tale diritto anche su terre di altre comunità e stabiliva le modalità di uso dei boschi e dei pascoli, con particolare riguardo alla salvaguardia dei castagni. I successivi statuti del 1607-1609 e 1718, fecero una serie d’integrazioni e precisazioni, ma nel loro complesso ribadirono i toponimi e specificarono i confini, non modificando nulla dei diritti che erano già stati costituiti dal precedente statuto. Tutti i residenti nella comunità potevano nell’ambito di queste terre, i cui numeri catastali incominciarono ad essere trascritti all’inizio del secolo come particelle intestate al Comune in uso ai privati, esercitare i loro diritti di uso civico. Essi incontravano le limitazioni specifiche degli antichi statuti, specialmente limiti temporali d’esercizio, che avevano lo scopo di garantire l’armoniosa convivenza fra l’uomo e l’ambiente.Tutto questo fino al 1935 quando il Podestà di Sillano sig. Ceccardi Virgilio con atto di compravendita, repertorio n. 14831, fascicolo n. 8640 rogato dal notaio Cesare Graziani in data 20 febbraio, cedette previa autorizzazione del Comune di Sillano, alla Regia Azienda Forestale “una vasta zona di terreno in montagna, della superficie complessiva di ettari 3835.47.95, situata in territorio dei comuni di Sillano, Ligonchio e Villa Minozzo e precisamente ettari 3215.56.58 in territorio del comune di Sillano con imponibile di   £ 10.004,85; ettari 481.34.72 in territorio del comune di Ligonchio, con imponibile £ 2205,67, ed ettari 138.56.65 in territorio del comune di Villa Minozzo, con imponibile di £ 263,47.” Nel documento sono poi riportate le particelle catastali e la loro destinazione. La vendita dei terreni che si consideravano comunali all’Azienda Forestale che in quel periodo andava costituendo in Garfagnana il “Demanio Forestale dell’Alto Serchio” e in Provincia di Modena il “Demanio Forestale del Bacino del Secchia”, nasceva dall’esigenza di creare vasti comprensori nelle aree montane, gestite da un unico ente in grado di incanalare un’azione coerente su vasta scala per la conservazione dell’ambiente montano e dei suoi abitanti.[16] In quegli anni l’Azienda Forestale comprò o espropriò una vasta superficie montana, anche contro le disposizioni della legge fondamentale sugli usi civici, che nella parte volta alla tutela dei diritti delle comunità, rimase non applicata in numerose realtà italiane.Inizialmente tale vendita non suscitò particolari preoccupazioni, in considerazione del fatto che l’Azienda Forestale su quei territori non influì nell’esercizio degli usi di pascolo, legnatico e semina che le popolazioni della Valle di Soraggio, come delle altre comunità del Comune di Sillano, continuarono ad esercitare indisturbate. Negli anni cinquanta però, la presenza dell’Azienda Forestale si fece più pressante. Essa mise in atto un maggior controllo e utilizzando tutte le sue prerogative di ente titolare delle terre, impose una  gestione volta a limitare il libero esercizio dei diritti collettivi dell’antica comunità di Soraggio. I locali quindi cominciarono a essere insofferenti di tale presenza e sentirono il rischio di vedersi usurpati i diritti secolari che da sempre esercitavano. Fu così che il 26 dicembre 1956 tre cittadini di Metello, ex frazione dell’antico comune della Valle di Soraggio (Capponi Giuseppe, Nuti Narcisio e Busti Vittorio) promossero ricorso al Commissario agli usi civici  per l’Emilia e le Marche con sede a Bologna nel loro interesse e per quello dei residenti nell’antica comunità. Tale ricorso prevedeva l’annullamento dell’atto di compravendita sopraccitato, con il quale il Podestà di Sillano, venti anni prima aveva alienato le terre della Comunità all’Azienda Forestale in quanto carente delle autorizzazioni previste dalla legge.[17] Inoltre si chiedeva al Commissario che sia il Comune di Ligonchio sia l’Azienda Forestale restituissero le terre alla comunità che ne era proprietaria con pronuncia su spese e frutti.  

I processi del primo contenzioso 

In una delle prime udienze il Comune di Sillano si costituì con i ricorrenti contro l’Azienda Forestale e il Comune di Ligonchio, estendendo le richieste della Valle di Soraggio anche per quanto riguardava le terre alienate delle altre comunità: Dalli e Sillano.L’intero procedimento che ebbe lungo corso, come detto, si basava principalmente sul fatto che a suo tempo l’atto di compravendita del 1935 fra il Comune di Sillano e l’Azienda Forestale fosse carente delle autorizzazioni necessarie, in particolare di quella prevista nell’ art. 12 della legge 1766/27: “I comuni e le associazioni non potranno, senza l’autorizzazione del Ministero dell’Economia Nazionale (poi Agricoltura e Foreste), alienarli o mutarne la destinazione”. L’Azienda Forestale sottolineò sempre nell’ intera causa che aveva soddisfatto tutti i suoi obblighi di legge, fra cui l’aver ottenuto l’autorizzazione del Ministero dell’Agricoltura ai sensi degli articoli 111 e 112 del Regio Decreto del 30 dicembre 1923 n. 3267.[18]La sentenza del Commissario venne emessa il 31 maggio 1958. In prima istanza  venne accettata la tesi dei soraggini, con la dichiarazione della nullità dell’atto di compravendita in discussione, e l’annullamento del trasferimento dei beni dal Comune di Sillano all’Azienda Forestale. Di conseguenza venne anche abolita la permuta intercorsa fra la stessa e il Comune di Ligonchio su una parte di quei territori. Esso ordinava anche la reintegra di dette terre al Comune di Sillano in rappresentanza delle antiche comunità di Dalli e di Soraggio. La motivazione della sentenza si basava sul fatto che il Commissario ritenne la legge forestale del 1923 abrogata dalla nuova disciplina sugli usi civici e inoltre considerò che le disposizioni della legge forestale fossero applicabili al Ministero dell’Agricoltura ma non ad una Azienda autonoma, qual’era quella per le foreste demaniali.Quest’ultima promosse ricorso contro tale pronunciamento alla Sezione Speciale Usi Civici della Corte di Appello di Roma, che con sentenza del 29 luglio 1959 confermò la nullità dell’atto introducendo però altre motivazioni e precisazioni. Essa definì erronea l’interpretazione del Commissario, considerando che la Legge Forestale del 1923 e quella sul riordino degli usi civici del 1927 appartenevano a “sfere giuridiche” distinte: la prima era volta alla formazione e alla tutela del Demanio forestale, l’altra alla formazione e tutela del diritto di uso civico delle popolazioni locali. L’autorizzazione prevista dalla legge forestale rispondeva a criteri di economicità che il Ministero dell’Agricoltura vagliava nell’acquisto dei territori da inglobare nel Demanio Forestale, mentre l’autorizzazione della legge sugli usi civici era volta a tutelare i diritti e gli interessi delle popolazioni locali. Pertanto si rendeva inapplicabile l’art. 15 delle preleggi che prevede l’abrogazione della legge precedente da parte della successiva che regoli la stessa materia. Nonostante ciò la Corte d’Appello ritenne che per la validità della vendita fossero necessarie entrambe le autorizzazioni. Quindi sia l’Azienda Forestale che il Comune di Sillano avrebbero dovuto ottenere dallo stesso Ministero, con obiettivi differenti, l’autorizzazione l’uno a comprare e l’altro a vendere. Inoltre non diede corso alla restituzione ritenendo che il Commissario non aveva la giurisdizione necessaria per emanare l’ordine di reintegra.Non soddisfatta l’Azienda Forestale promosse un nuovo appello in Cassazione che accolse il  nuovo ricorso; cosicché il 5 maggio 1960 rinviò ancora la causa alla Sezione Speciale usi civici della Corte d’appello di Roma, sottolineando che l’intero procedimento si basava su due norme che avevano entrambe un unico scopo: quello di rendere disponibili beni che non lo erano, per garantire un maggior valore delle terre nell’interesse generale dello Stato oppure nell’interesse particolare di una collettività. Ritenendo inoltre che l’A.S.F.D.  fosse un ente speciale con scopi di interesse generale sottolineò che il rinvio alla Corte di merito avrebbe dovuto basarsi sulla massima che “per le alienazioni dall’Azienda dei beni preveduti dall’ultimo comma dell’art. 111 R.D. 3 dicembre 1923 n. 3267, i titolari di demani comunali o collettivi non debbono munirsi dell’autorizzazione prescritta dall’art. 12 della legge 16 giugno 1927 n. 1766”. Infine chiarì che concedere l’autorizzazione ad alcuni enti a trattare una specifica categoria di beni che per gli altri soggetti sono inaccessibili o perlomeno sottoposti a norme restrittive, non significava mettere tali enti in condizioni particolari di potere nei confronti delle popolazioni, le quali rimanevano libere nel chiudere o meno il negozio giuridico proposto e quindi se trattare o meno tali beni, dichiarando espressamente che “ I comuni e le altre collettività titolari di demani o di domini collettivi sono liberi di contrattare o no e possono determinarsi all’alienazione nella più ampia autonomia, ispirandosi soltanto alle loro esigenze e alla convenienza…”.  

La conclusione “politica” del primo contenzioso 

Il  procedimento venne ripreso solo negli anni settanta con il comparire sulla scena della Regione Toscana. Essa divenuta titolare della tutela dei diritti delle popolazioni con il D.P.R. n. 11/1972, vide riassumersi la causa dall’Azienda Forestale, a cui si accodò nuovamente il Comune di Sillano che citò in giudizio anche la Regione Emilia Romagna per la parte di competenza relativa ai terreni che ricadevano nel territorio di quest’ultima. L’intero procedimento terminò però solo nel 1982, con la morte di due dei tre ricorrenti e la causa venne definitivamente cancellata dal ruolo nel 1988, anche se l’effettiva cancellazione non fu mai pronunciata.Alcune cose però nel frattempo erano cambiate, la Regione Toscana con il D.P.R. 616/1977 non era solo divenuta titolare di tutta la materia amministrativa concernente gli usi civici,[19] ma era anche subentrata all’Azienda Forestale nella titolarità dei beni demaniali.[20] Così con D.P. della Giunta regionale Toscana il 14 dicembre 1982 vennero restituiti al Comune di Sillano per conto delle sue frazioni, 2241,3532 ettari, una parte del Demanio Regionale, completato con altri 91,8540 con successivo D.P. della Giunta regionale Toscana n. 54 del 6 maggio 1985.Si concludeva così la restituzione dei terreni di uso civico relativi al versante toscano. In base a questa avvenuta cessione, come previsto dalla legge si costituirono due Amministrazioni separate beni uso civico:[21] quella di Sillano, Capanne, Dalli di Sotto e Dalli di Sopra e quella della Valle di Soraggio. Le due Amministrazioni separate cominciarono quindi il loro cammino nella gestione diretta del territorio per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio montano.Possiamo definire il lungo iter di restituzione che ha caratterizzato questa prima fase come anomalo. Similmente ad altre situazioni toscane come quelle di Roccastrada e Montepescali, anche nella Valle di Soraggio l’azione per la reintegra dei territori usurpati all’antica comunità parte dall’iniziativa di alcuni terrieri, che sentendosi usurpati dei loro diritti secolari promossero ricorso contro gli illegittimi detentori di tali territori. Nonostante tutto l’azione giuridica che si protrae per un lungo periodo di tempo trova in questo caso una fine particolare. Come abbiamo visto la morte dei ricorrenti porta alla fine del procedimento giudiziario dopo una serie di sentenze che non modificarono la situazione di partenza. Ma lo stallo a cui portò l’azione giudiziaria venne rotto da una scelta politica. Non fu infatti una sentenza a sancire l’effettiva titolarità dei diritti in capo alle comunità del Comune di Sillano, bensì la Regione Toscana che scelse di cedere spontaneamente il proprio demanio regionale permettendo quindi la formazione delle Amministrazioni separate e l’inizio di una nuova fase. Infatti se le comunità di Sillano e Dalli insieme alla piccola comunità della Capanne, si ritennero soddisfatte di quella restituzione o perlomeno completarono i loro territori con acquisizioni successive sempre dalla Regione Toscana, la comunità della Valle di Soraggio non poteva ritenersi appagata. Come abbiamo visto essa godeva di diritti in vasti territori della Regione Emilia Romagna che di fatto, con la cancellazione dal ruolo della causa originaria del 1956, rimanevano nello status che si configurava con l’atto di compravendita del 1935 con il quale, ripetiamo, si alienavano detti territori all’Azienda Forestale a cui successivamente era subentrata la Regione Emilia Romagna. Si apre dunque una nuova fase in cui l’Amministrazione separata della Valle di Soraggio si prodigherà per ottenere tramite vie giuridiche dalla Regione Emilia Romagna, quello che “politicamente” ottenne dalla Regione Toscana.   

La nascita del Comitato beni uso civico della Valle di Soraggio e il nuovo contenzioso 

Con la restituzione del 1985, da parte della Regione Toscana, si era accertata definitivamente la natura civica dei beni ricadenti nel territorio del Comune di Sillano. Le popolazioni ne erano rientrate in possesso e la tradizione secolare dell’esercizio dei diritti collettivi era continuata dopo un lungo intervallo di forzata sospensione.Negli anni successivi il Comune di Sillano e il neonato Comitato per l’Amministrazione separata della Valle di Soraggio fecero una serie di pressioni verso la Regione Emilia Romagna per il riconoscimento e la restituzione dei terreni che l’antica comunità deteneva nel versante emiliano dell’appennino.L’Ente non acconsentì mai a nessuna richiesta, ciò fu palesemente dimostrato anche da una lettera dell’assessorato Agricoltura della Regione in risposta all’assessore agli usi civici del Comune di Sillano. Alla precisa richiesta d’esercizio dei diritti di uso civico nella “Valle dei Porci”, la Regione per voce del suo assessore si appellò alla sentenza della Corte di Cassazione n. 2622/60 che a suo tempo “chiuse” il contenzioso fra i tre nativi di Soraggio e l’Azienda Forestale dichiarando sulla base della stessa che “i popolani di Soraggio non dovrebbero pretendere l’esercizio di diritti di uso civico sul citato territorio”.In effetti il procedimento in questione e citato anche dalla Regione Emilia Romagna, poi interrotto per la premorienza degli appellanti, non aveva portato ad una vera sentenza definitiva. Esso si basava principalmente sul fatto che a suo tempo l’atto di compravendita del 1935 fra il Comune di Sillano e l’Azienda Forestale fosse carente delle autorizzazioni necessarie. Ma la stessa Corte di Cassazione oltre a sancire l’inesistenza di un obbligo alla autorizzazione da parte della Azienda Forestale narrò, nel corso della motivazione della sentenza, di come le popolazioni titolari di demani o di domini collettivi  fossero libere di contrattare secondo la loro convenienza.Nell’analisi degli atti sembra proprio in virtù di questo inciso della Corte di Cassazione e della riluttanza della Regione Emilia Romagna ad una restituzione “politica”, che il Comitato uso civico della Valle di Soraggio decise con propria delibera 17 gennaio 1990 di autorizzare il presidente pro-tempore sig. Fabiano Capponi a sedere in giudizio dinanzi al Commissario agli usi civici di Bologna, contro il Comune di Sillano e la Regione Emilia Romagna. Nuovamente si chiedeva la declamatoria di nullità dell’ atto del 20 febbraio 1935, repertorio n. 14831, fascicolo n. 8640 rogato dal notaio Cesare Graziani in Lucca e la reintegra a favore della Comunità di Soraggio dei beni che erano rimasti in possesso della Regione Emilia Romagna succeduta ex lege all’Azienda Forestale.Il nuovo ricorso però non si basò, come il precedente sulla carenza delle autorizzazioni previste dalla legge per la stipula dell’atto, bensì per l’assenza del consenso alla vendita da parte dell’antica comunità di Soraggio, quindi per mancanza di legittimazione alla vendita del Comune di Sillano.L’atto di ricorso fu redatto il 24 luglio del 1991 e depositato presso la cancelleria del Commissariato di Bologna il 31 dello stesso mese. Essendo  però l’ufficio vacante la causa venne ripresa solo nel  settembre 1993, con le prime udienze.Nel novembre comparvero di fronte al commissario, il Comitato ricorrente, la Regione Emilia Romagna e il Comune di Sillano. Il giudice volle per prima cosa risolvere il problema relativo alla sua competenza, in quanto nella precedente causa che si era discussa in merito allo stesso atto e territori, venne individuato il Commissario agli usi civici di Roma come organo competente con Decreto del Ministero dell’Agricoltura del 15 novembre 1956. Nessuna delle parti però eccepì dubbi, in quanto la vecchia causa ormai era da considerarsi estinta, anche se non vi era stata ancora una pronuncia formale e la nuova non aveva ad oggetto che terreni ricadenti entro l’area amministrativa della Regione Emilia Romagna. Solo il Comune di Ligonchio, chiamato in causa dallo stesso Commissariato in quanto aveva ottenuto in permuta dall’Azienda Forestale una parte dei territori rivendicati dal Comitato uso civico della Valle di Soraggio, additò il T.A.R. della Toscana come corte dove dibattere la questione. Rifiutando questa tesi il 20 ottobre 1995 il Commissario dichiarò la sua competenza e invitò le parti a presentare le loro conclusioni, ritenendo opportuno che si facesse chiarezza sia sulla legittimità del Comitato uso civico della Valle di Soraggio di sedere in giudizio, sia sulla legittimità del Comune di Sillano a compiere nel 1935 l’atto d’alienazione dei terreni in questione all’Azienda di Stato foreste demaniali. 

Le argomentazioni delle parti 

Le comparse conclusionali delle parti, non si distanziarono, come visto nel paragrafo precedente, per quanto concerneva la competenza del giudice adito, molto diverse invece furono le argomentazioni in merito agli altri punti oggetto della richiesta d’approfondimento del Commissario.Il Comitato dell’ Amministrazione separata di Soraggio  chiarì di essersi costituito il 23 giugno del 1985, con la nomina di cinque consiglieri e rinnovato nel 1992, secondo quanto disposto dalla legge della Regione Toscana.[22] Da un’ampia giurisprudenza che sancisce la possibilità in materia di rivendicazione “dell’originario patrimonio di terre civiche” una soggettività giuridica autonoma dei Comitati frazionali, derivava la sua legittimità a sedere in giudizio. Su ciò sia il Comune di Sillano che la Regione Emilia Romagna non eccepirono.[23]Il primo in particolar modo dichiarò di essersi costituito in giudizio in quanto non poteva, nonostante che l’atto in causa fosse stato posto in essere in epoca lontana e con situazioni politico-amministrative molto diverse, rinnegarne la titolarità. Dichiarò però che la Giunta comunale faceva proprie le istanze del Comitato ricorrente, rinnovandole. Il Comune di Sillano precisò l’inesistenza di dubbi in merito all’appartenenza dei beni in contenzioso; le numerose prove documentali addotte, erano dimostrazione della titolarità dei beni alla frazione di Soraggio[24], tesi avvalorata dalla giurisprudenza che ritiene: “i beni di proprietà gravati da usi civici, non diventano patrimoniali del nuovo Comune”, che ne assume la sola amministrazione[25]. Sostenne quindi che nel 1935, aldilà dell’esistenza o meno dell’amministrazione separata, le terre erano di proprietà dell’antica comunità di Soraggio. Rilevò inoltre che nel 1930 lo stesso Comune di Sillano “nell’interesse dei frazionisti di Soraggio” per la difesa dei diritti di pascolo messi in dubbio dal Comune di Villa Minozzo ottenne dal Regio Commissario agli usi civici di Bologna che “ il terreno riconosciuto spettante al Comune di Sillano per la rispettiva frazione di Soraggio, così come alla sentenza 3/10 agosto 1930 di questo Regio Commissario è precisamente quello che nel vigente catasto trovasi determinato nella sez. A del Comune di Villa Minozzo coi numeri di mappa …” . Per questi motivi concluse che l’atto del 1935 fu chiaramente una vendita a non domino da ritenersi radicalmente nulla, non giovando la buona fede dell’acquirente, in quanto tutti gli organi che parteciparono al negozio erano consapevoli della natura civica delle terre in questione e della loro conseguente inalienabilità. Inoltre non aveva rilevanza il decorso del tempo in quanto il diritto di uso civico era per sua natura imprescrittibile e non usucapibile.Il comitato di Soraggio approfondì l’analisi dell’appartenenza dei terreni alla frazione e il suo status nel nuovo comune di Sillano.  Prima di tutto chiarì che quest’ultimo non aveva mai agito in relazione a quelle terre se non in rappresentanza e nell’interesse della frazione. Inoltre il nuovo Comune non assunse con l’accorpamento la titolarità dei diritti di proprietà e godimento delle terre di uso civico dell’antica comunità di Soraggio, come sottolineano la dottrina e la giurisprudenza, per le quali la fusione decretata con  la legge del 1848, non spogliò le frazioni della titolarità dei loro beni specialmente quelli ricadenti nell’uso civico. Dal canto suo la frazione di Soraggio deteneva mezzi sufficienti per il suo sostentamento patrimoniale e in base a ciò chiese nel 1875 l’amministrazione separata, ciò avvalora come la legislazione precedente lasciava a queste entità la possibilità di detenere un qualsivoglia patrimonio. Inoltre l’antico comune rurale di Soraggio, ebbe dal punto di vista storico maggior importanza del Comune di Sillano e secondo il Comitato manteneva un’organizzazione interna rappresentativa anche dopo la fusione, lasciando al nuovo Comune solo compiti di rappresentanza esterna; in tema di diritti civici poi si limitava a dare carattere di Delibera Comunale alle decisioni prese dall’assemblea della comunità. Quindi per quanto riguardava gli atti di disposizione delle terre civiche era la comunità che li esercitava in via esclusiva, sia la legge del 1927, che l’inesistenza di un formale comitato nel 1935, non pregiudicarono la presenza della titolarità delle terre civiche in capo alla frazione. Il comitato frazionale aveva lo scopo di nascere in caso di conflitto con il Comune, cosa che fino al 1935 non si verificò mai; il nascente conflitto d’interessi metteva il Podestà di Sillano nell’impossibilità di agire in nome e per conto della popolazione di Soraggio, solo il comitato frazionale o il Commissario prefettizio avrebbero potuto sanare tale situazione. Perciò, secondo il Comitato ricorrente, il Comune di Sillano che dichiarò di alienare beni comunali montani , pose in essere un atto radicalmente nullo per carenza di legittimazione al negozio dispositivo. Inoltre concluse che in questo modo il Podestà di Sillano,  non solo dispose di terreni che erano in altri comuni, ma anche senza il consenso della popolazione interessata, espresso tramite deliberazione in assemblea dei cives titolari. Infine l’utilità che i residenti ebbero dal negozio fu irrisoria, costretta a privarsi di importanti diritti per una contropartita minima. Per questi motivi ritenne  l’atto nullo e privo di ogni effetto in quanto  fu stipulato a non domino.La Regione Emilia Romagna sottolineò che nessuna prova documentale era stata addotta a suffragio della consuetudine secondo la quale il Comune di Sillano deliberasse le proprie decisioni sulla base del consenso dei cives della comunità di Soraggio, non avendo notizie nemmeno di rapporti informali. Ribadì che l’amministrazione separata concessa dal Comune di Sillano alla frazione di Soraggio se modificava i rapporti interni fra le due realtà, non modificò mai la rappresentanza esterna che spettava esclusivamente al Comune, come dimostrava il processo del 1930. Quindi non essendo la frazione di Soraggio mai stata soggetto di diritto distinta dal Comune è impensabile che essa fosse stata titolare della proprietà in causa, che quindi spettava al Comune pienamente legittimato all’alienazione. 

La Sentenza del Commissario 

Il Commissario ritenne opportuno, prima di tutto, riesaminare l’iter della causa precedentemente intercorsa sullo stesso atto, inoltre ritenne sottolineare la legittimazione passiva in giudizio della Regione Emilia Romagna in quanto succeduta alla Azienda Forestale a norma dell’articolo 68 D.P.R. 27 luglio 1977 n. 616. Precisò infine che non era oggetto di discussione la qualitas soli dei terreni né d'altronde la loro appartenenza alla frazione di Soraggio, in quanto elementi più volte riconosciuti storicamente, tramite atti e sentenze. Nel declamare la sentenza vera e propria il Commissario sottolineò che mai il Comune di Sillano, durante la stipula dell’atto di compravendita del 1935, dichiarò di agire in rappresentanza della sua frazione di Soraggio, che a suo tempo non godeva di un’amministrazione separata, anzi confermò che “tale zona è stata riconosciuta di appartenenza al Comune di Sillano con le sentenze del Commissario per la liquidazione degli usi civici di Bologna …” [26] tacendo quindi palesemente che nei giudizi del secolo scorso in cui si sancirono e si definirono i territori sui quali l’antica comunità di Soraggio godeva di diritti di uso civico, il Comune di Sillano non compariva in proprio, ma per la tutela della sua frazione, più volte menzionata.[27]Risultò quindi chiaramente al Commissario, che il Comune di Sillano alienò dei beni che sicuramente amministrava, non essendoci come visto una reale amministrazione separata della frazione, ma in nome e per conto della stessa. Esso ritenne che il Comune di Sillano avesse poteri di disposizione sui beni, ma tali azioni, dovevano necessariamente essere subordinate al disposto dell’art. 12 della legge fondamentale sugli usi civici. Rigettando tutte le altre formulazioni proposte dalle parti nelle memorie conclusive, tra cui la presunta necessità del consenso della popolazione, in quanto non prevista da nessuna formulazione legislativa, sancì che il Comune di Sillano era capace di contrattare, ma nella realtà non disponeva del bene oggetto della compravendita che apparteneva alla comunità di Soraggio; esso agì quindi con difetto di legittimazione e procedette ad una vendita a non domino. Ciò rese inefficace l’atto verso l’effettiva proprietaria dei beni alienati: la comunità di Soraggio[28]. Ritenne inoltre inefficace anche il contratto di permuta avvenuto tra l’Azienda Forestale e il Comune di Ligonchio, ma non essendo note le particelle specifiche dei terreni oggetto della stessa, rimandò il giudizio dopo il loro accertamento.Inoltre stabilì di non avere l’autorità necessaria per intimare la restituzione delle terre oggetto della controversia in quanto esulavano dalle competenze del giudice ordinario. Infine procedette ad una chiara analisi sulla eccezione di usucapione promossa dalla Regione Emilia Romagna e dal Comune di Ligonchio. Il Commissario sottolineò come l’usucapione non fosse applicabile alle terre civiche e il fatto che l’autorizzazione del Ministero dell’agricoltura alla loro acquisizione nel patrimonio disponibile dello Stato non fece cadere tale prerogativa. Infatti la rimozione  di detto vincolo poteva avvenire solo con un combinato disposto dell’ art. 12 della legge 1766/1927 o l’art. 112 del R.D. 1923 con un atto successivo jure privatorum come la compravendita, oppure un atto di autorità come l’espropriazione. La semplice autorizzazione senza un successivo atto efficace è come se non fosse stata seguita da nessun contratto, quindi di per se non fa venir meno il particolare regime a cui sono soggette le terre  civiche. 

Il Ricorso alla Corte d’Appello di Roma e la conciliazione fra le parti 

La Regione Emilia Romagna, seppur non obbligata dal Commissario alla restituzione dei terreni, vide quindi dichiararsi inefficace l’atto nei confronti della Comunità della Valle di Soraggio. Per questo promosse ricorso alla sentenza di primo grado presso la Corte d’Appello di Roma sezione speciale usi civici il 14 ottobre 1996, ritenendo in primo luogo che la sentenza del Commissario agli usi civici di Bologna fosse illegittima per contraddittorietà della motivazione. Come visto il Commissario non ritenne l’atto nullo, ma inefficace nei confronti della comunità di Soraggio, in quanto il Comune di Sillano alienò beni che amministrava ma in nome e per conto della frazione stessa, quindi senza la necessaria contemplatio domini. Però sancì anche l’inesistenza di un’amministrazione separata della frazione di Soraggio e la legittimità del Comune di Sillano a compiere atti di disposizione non dovendo chiedere il consenso della comunità perché non stabilito da nessuna norma di legge. Volle inoltre ribadire la piena legittimità del Comune di Sillano ad alienare in quanto la frazione di Soraggio non era un’entità giuridica distinta dal nuovo Municipio , “unico soggetto legittimato alla vendita”. Nella stipula dell’atto il Comune venne ritenuto ente esponenziale della frazione che agì per nome e conto dei rappresentati e per questo motivo non si riscontrò la necessità né di sottolineare nell’atto l’appartenenza dei beni all’antica comunità né di acquisire il consenso della stessa. Ribadì infine l’eccezione di usucapione delle terre acquisite nel 1935 dalla Azienda forestale, secondo il possesso ultradecennale in buona fede. Chiese pertanto la piena validità dell’atto del 20 febbraio del 1935 a rogito Graziani e la dichiarazione di proprietà della Regione di quei territori.La Corte d’appello di Roma sezione speciale usi civici emanò la sentenza il 24 aprile 1997, respingendo le argomentazioni della Regione appellante. In primo luogo ribadì la positività e la accuratezza dell’analisi del caso effettuata dal giudice di primo grado. La comunità di Soraggio non perse il dominio sui propri beni con la fusione nel nuovo Comune di Sillano, che  gli successe nell’amministrazione ma non nella titolarità. I beni restarono di proprietà dell’ente aggregato, divenuto frazione, “insopprimibile”. La corte affermò che la tale unità minima riconosciuta dall’ordinamento è “capace,…,d’essere titolare di diritti collettivi ed abilitata a chiedere l’amministrazione di tali beni nel proprio interesse”. In base a ciò il giudice di secondo grado confermò che il comune di Sillano aveva posto in essere una vendita senza la necessaria completatio domini; alienò dei beni che amministrava, ma in nome e per conto della frazione di Soraggio è su tale rilievo, che il Commissario, procedette alla dichiarazione di inefficacia dell’atto e non sulla carenza del consenso della comunità. Motivando la decisione correttamente sul fatto che l’alienante Comune non dichiarò nell’atto di agire per nome e per conto della comunità a lui soggetta, anzi tacque palesemente che in giudizi precedenti avesse agito in rappresentanza della frazione. Venne infine rigettata anche la presunta usucapibilità delle terre in questione da parte della Regione Emilia Romagna, secondo le motivazioni espresse dal giudice di primo grado che la Corte d’Appello accolse nella sua totalità.Il Comitato della Valle di Soraggio ottenne quindi un nuovo risultato positivo, la Regione non propose ricorso fino al massimo grado di giudizio e quindi si attese la definitiva restituzione. Il tempo  però trascorse e non venne compiuta nessuna azione volta a dare corso alle disposizioni che avrebbero riportato quelle terre alla comunità di Soraggio.  Le insistenze del Comitato si concretizzarono il 29 settembre 1999 con una dichiarazione di esecutività della sentenza del Commissario agli usi civici di Bologna emessa nel 1996, che venne trasmessa alla Regione Emilia Romagna. La vicenda ebbe il suo epilogo solo nel 2001 quando la Giunta della Regione Emilia Romagna con la delibera n. 2476, s’impegnò a restituire al Comitato per l’Amministrazione separata beni uso civico della Valle di Soraggio i terreni di cui all’atto di compravendita rogato dal notaio Cesare Graziani in Lucca. Si addiveniva così ad una transazione del contenzioso tramite scrittura privata fra l’Amministrazione separata di Soraggio, il Comune di Sillano e la Regione Emilia Romagna che chiuse il contenzioso davanti il Commissario per la liquidazione degli usi civici per le Marche e l’Emilia Romagna sede di Bologna, il quale dichiarò il 26 novembre 2002 la cessazione della materia del contendere grazie all’atto conciliativo extragiudiziale sopraccitato. Finalmente le terre che anticamente furono della comunità vi tornarono quasi cento anni dopo, previa un’interminabile sequela di contrasti e contenziosi, giunti al termine solo grazie alla tenacia e allo spirito di pochi sostenitori di un rapporto “umano” con la natura, che nel corso degli anni diedero prova di un attaccamento di altri tempi per quelle terre che storicamente furono essenziali per la vita della loro comunità. 

Dopo le Vertenze la Gestione  del  Territorio 

Dopo i doverosi cenni storici che danno la misura fra i rapporti negli anni tra Enti Locali e Collettività si passa a descrivere alcuni dei passaggi dal 1985 ad oggi. Si costituisce il primo comitato post 1935 il quale ha il compito di ridar vita alla Comunità della Valle di Soraggio. Nel riscrivere le regole nello statuto si rileva che scopo dell’ASBUC è  §         La valorizzazione delle potenzialità dei Beni Civici come proprietà collettiva indivisibile, inalienabile, inusucapibile, inespropriabile, sotto il profilo economico dell’incremento produttivo e qualitativo dei beni, perchè diventino anche occasione di occupazione;§         La tutela ambientale del Demanio Civico a beneficio della collettività locale dei residenti del Comune e, in generale, di quella pubblica.§         Di assicura la fruibilità dei beni e dei diritti di uso civico a tutti gli utenti regolamentandone l’accesso al fine di garantire condizioni di equità e di salvaguardare la riproducibilità delle risorse.§         Di non perseguire finalità di lucro e di reinvestire gli utili nella tutela, nel miglioramento, nel potenziamento dei beni collettivi.Garantendo tutto ciò i primi anni furono particolari dal punto di vista amministrativo ed organizzativo, di fatto quella vittoria che aveva portato i legittimi titolari dei diritti civici a possedere nuovamente quelle terre si trovarono a dover contrastare con l’Ente delegato gestore fino a quegli anni di quei territori, leggasi Comunità Montana della Garfagnana che minacciava di licenziare gli operai forestali della Valle, in quanto l’Ente non aveva più competenza territoriale non gestendo boschi demaniali in quel di Soraggio.Gli anni a venire hanno fatto sì che i nostri operai siano andati regolarmente in pensione e che tuttora manovalanza locale opera all’interno di quell’Ente, ma che come in altre zone nessun nuovo assunto è stato collocato da quegli anni ad oggi, ma piace ricordare che non certo per colpa dell’ASBUC “Valle di Soraggio”.Indescrivibile oggi risulta poter narrare ciò che avvenne con la prima riconsegna di lotti di legna per gli utenti un evento dal sapore di riscatto sociale che da allora ad oggi garantisce le famiglie del sacrosanto diritto di Legnatico.Uno degli sforzi portato avanti dai 5 Comitati insediati dall’ottantacinque ad oggi è stato quello di continuare la vertenza con la Regione Emilia Romagna che ha portato il Commissario per le Regioni Emilia Romagna e Marche con verbale del 26 novembre 2002 a riconoscere la cessazione della vertenza a seguito di scrittura privata fra le parti dove è sancito che la Regione Emilia Romagna si impegna alla restituzione formale dei territori ottenuti illegittimamente. L’operazione è costata però oltre € 20.000,00, ma ha fatto sì che i Soraggini tornassero in possesso di territori al di fuori dei confini Regionali per oltre ha 461 in Comune di Ligonchio (RE) e oltre ha 138 in Comune di Villa Minozzo (RE) oggi inseriti nel Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano area denominata “Val D’Ozola” giustamente definita come il Cuore del Parco.Negli anni ’90 si perfeziona l’area raccolta funghi a pagamento che comprende oltre 5000,00 ha di territorio Comunale che in termini economici rilevabili dalle tabelle riportate in seguito offre linfa vitale per le casse dell’ASBUC. In termini di presenze che frequentano il territorio da giugno ad ottobre si riporta un dato statistico di ben 5960 persone con permesso giornaliero, il dato puramente numerico da però il senso di come si può sviluppare un territorio a beneficio di una collettività locale (dato stagione 2005).Sempre negli anni ’90 grazie alla collaborazione fra Amministrazione Comunale di Sillano e ASBUC del Comune si da stesura del Piano Territoriale di gestione Faunistico venatoria del Comune che fa sì che nel 1999 con delibera della Giunta Provinciale di Lucca nr. 62 si costituisse l’Azienda Faunistico Venatoria denominata Monte Prunese di oltre 3886 ha con Direttore Concessionario il Presidente Pro Tempore dell’ASBUC Valle di Soraggio che è rinnovata fino a tutto il 2010.Grazie all’AFV e All’area raccolta funghi abbiamo un servizio vigilanza che oltre a verificare il regolare ingresso dei fruitori dei servizi offerti garantisce un monitoraggio costante del territorio che oggi viene riconosciuto anche da Enti Locali con il fine di tutela dell’ambiente e servizio attivo per Protezione Civile.Nel 2003 si riesce a dar luogo all’inizio lavori per la realizzazione della sede ASBUC che oggi è in fase di completamento con un investimento per oltre € 50.000,00.Nell’anno 2002 è stato approvato il piano di assestamento forestale 2003-2012 con un investimento per oltre € 75.000,00 con co-finanziamento Comunitario che va a regolamentare la gestione del bosco

Patrimonio costituito dalle tipologie vegetazionali: Ripartizione in tipi forestali della superficie del territorio di uso civico della Valle di Soraggio

 

Tipologia

superficie (ha)

Cerrete

36

Ostrieti

60

Castagneti

26

Ontaneti

48

Pinete artificiali

196

Douglasia

16

Faggete

783

Conifere miste

69

Abetine

15

Misto conifere-latifoglie

153

misto latifoglie

40

prati-pascoli

50

praterie soprasilvatiche

124

Vaccinieti

166

Incolti

151

Altro

33

Superficie Piano Assestamento

1966

Inquadramento zoologico e “Azienda Faunistico Venatoria Monte Prunese”L’estrema variabilità ambientale del territorio di uso civico della Valle di Soraggio, caratterizzato da ampie escursioni altimetriche, esposizioni differenziate, presenza di praterie e radure alternate ad un soprassuolo boschivo diversificato, alternanza di zone umide con altre aride e rocciose, unitamente alla vicinanza e alla sovrapposizione con alcune aree protette e alla ridotta pressione antropica, pone le condizioni per la presenza di un’interessante popolamento faunistico. Di particolare rilevanza è la significativa presenza di ungulati, quali cervi, caprioli, mufloni e cinghiali. È possibile durante le escursioni in luogo avere avvistamenti diretti (mufloni, caprioli, cervi e cinghiali) e il ritrovamento di tracce (giacigli, camminamenti, fatte, piccole piante decorticate, ecc.). Tra i predatori terrestri figurano la volpe e vari mustelidi, quali martora, faina, puzzola, donnola e tasso. Tra i lagomorfi è rappresentata la lepre, mentre tra i roditori sono da segnalare scoiattoli, ghiri e moscardini. Il principale insettivoro è invece il riccio.Anche l’avifauna è abbondante e, con riferimento ai dati disponibili per il Parco dell’Orecchiella (in parte esteso sulle foreste in questione), sono censite 130 specie di uccelli, delle quali 85 nidificanti. Tra queste un ruolo di primo piano spetta ai rapaci, dei quali sono presenti alcune specie rare nel resto del territorio italiano, come l’aquila reale, il gufo reale, il falco lanario e lo sparviero.Trota fario, gambero, salamandra pezzata e tritone alpestre sono i maggiori rappresentanti della fauna acquatica e degli ambienti umidi.Tra  i rettili sono da segnalare, oltre a lucertole e ramarri, la vipera, il biacco e la natrice dal collare.Infine vastissima è la schiera degli invertebrati e degli artropodi.I dati riferiti nel “piano di gestione annuale  – dell’Azienda Faunistico Venatoria consentono una valutazione della consistenza e della composizione del popolamento di ungulati. Tali informazioni, brevemente riassunte nella tabella sono state ricavate mediante “valutazione analitica dei risultati ottenuti dai censimenti notturni, effettuati col metodo del transet su percorsi fissi di rilevamento (…) e dai censimenti diurni, effettuati con l’ausilio delle squadre di caccia al cinghiale con il metodo in battuta”.

stime delle popolazioni di fauna selvatica nell’Azienda Faunistico Venatoria Monte Prunese*

Specie

Densità reale stimata(esemplari/100 Ha)

Popolazione stimata nell’AFV(totale esemplari)

Cervo

2,8

110

Capriolo

10,3

400

Muflone

4,2

140

Cinghiale

---

180

Cervi

2

----

Fonte: Piano di gestione annuale –  dell’AFV Monte Prunese) Grazie ai dati del Piano di Assestamento altre a garantire i diritti di legnatico per gli utenti si è proceduto all’affidamento di lotti di Faggio nell’ anno 2006 per € 60.000,00 + IVA  

 Quantità “Il Picchio”   

Anno intervento

Numero particella

Località

Superficie intervento

Volume Totale mc

Peso totale q

2004

117

l'Incisa

13,4039

750,6184

5629,638

2003

122

Monte Mescosa

8,3355

458,4525

3438,3938

2003

5

Pradacci

9,9251

684,8319

5136,2393

2004-2005

75

La Foce

13,8776

1179,596

8846,97

2004

123

Monte Mescosa

25,9427

1426,8485

10701,3638

2005

104

Cavatolo

13,2422

622,3834

4667,8755

2005

105

Mannaie

2,2369

149,8723

1124,0423

2005

108

Mannaie

5,3835

193,806

1453,545

2005

109

Mannaie

7,1534

386,2836

2897,127

2005

112

Grogiolo

9,6204

798,4932

5988,699

2005

26/a

Monte Prunese

5,1524

437,954

3284,655

Totale

114,2736

7089,1398

53168,5487

Lotti di Pino Nero assegnati anno 2006 per € 438.585,00 + IVA
PIANO DI TAGLIO: Pino Nero 
         

1

2

3

4

5

6

7

8

9

q 5,60 mc

q 7,75 mc

Anno Intervento

n° particella di piano

Località

Abete

Larice

Sup. Intervento

Volume totale mc

Peso commerciale medio totale q.li umidità 15 %

Peso totale stimato all'imposta q.li

2003

98

Fosso della Corbella

14,1526

5788,4134

32451,9120

44860,2039

2003

99

Serra della Spessa

16,4591

6336,7535

35716,2470

49109,8396

2004

47

Compatelli

2,9617

1095,8290

6136,6424

8492,6748

2004

50a

Villa Soraggio

3,9743

1494,3368

8373,8501

11581,1102

2004

62

Colle di Chivola

x

x

6,5934

2683,5138

15039,5450

20797,2320

2004

85

La Costa

x

x

9,5389

8585,0100

50174,6140

66533,8275

2004

97

Serra della Spessa

4,7375

1989,7500

11152,0750

15420,5625

2005

19

Colle Lentinara

5,9074

1630,4424

9132,8404

12635,9286

2005

32a

Monte Romicaia

x

8,5707

2888,3259

16190,0520

22384,5257

2005

37a

Camporanda

x

20,4558

6136,7400

34365,7440

47559,7350

2006

21

Colle Lentinara

x

6,2448

2466,6960

13813,4980

19116,8940

2006

33a

Monte Prunese

9,4445

2956,1285

16546,7640

22909,9959

2006

44a

Compatelli

4,5084

2411,9940

13525,2000

18692,9535

2007

12

Campo Coloreto

1,5054

480,2226

2687,139

3721,7252

2007

18

Campo Coloreto

x

4,1165

975,6105

4239,995

7560,9814

2007

20

Colle Lentinara

x

8,8965

2633,364

14741,501

20408,5710

2007

25b

Monte Prunese

2,5382

809,6858

4538,3016

6275,0650

2007

27b

Monte Prunese

1,9776

630,8544

3535,9488

4889,1216

2007

35

Monte Prunese

6,2937

2013,984

11278,31

15608,3760

2008

22

Canale Linaro

5,4476

1301,9764

7294,3364

10090,3171

2008

31

Monte Romicaia

2,4214

905,6036

5065,5688

7018,4279

2008

34

Monte Prunese

x

3,0974

1009,7524

5652,755

7825,5811

2008

61

Colle di Chivola

x

x

14,2613

6346,2785

35510,637

49183,6584

2009

45

Compatelli

3,9441

2366,46

13240,344

18340,0650

2009

46

Compatelli

2,8803

1209,726

6774,4656

9375,3765

2009

48

Villa Soraggio

5,4764

2300,088

12880,493

17825,6820

2009

59

Nagereto

x

4,8886

1544,7976

8643,0448

11972,1814

2009

87

Camporfiano

x

11,7855

3771,36

21119,616

29228,0400

2010

58

Nagereto

x

6,2507

2000,224

11201,254

15501,7360

2010

88

Sargiana

22,9361

5748,7055

32752,751

44552,4676

2011

60

Capanne di Camporanda

x

7,2777

3667,9608

20530,392

28426,6962

2011

94

Fiume a Corte

x

6,7085

3387,7925

18985,055

26255,3919

2011

95

Fiume a Corte

x

12,5883

6357,0915

35599,712

49267,4591

2012

63

Capanne di Camporanda

x

x

1,7651

923,1473

5166,4477

7154,3916

2012

64

Colle Chivola

x

3,6758

1885,6854

10556,898

14614,0619

2012

91

Stramezzana

x

x

12,1439

3278,853

18361,577

25411,1108

2012

92

Stramezzana

x

x

3,6573

1887,1668

10569,597

14625,5427

2012

93

Fiume a Corte

x

x

5,7422

2962,9752

16594,958

22963,0578

2012

96

Fiume a Corte

x

1,8067

932,2572

5221,363

7224,9933

277,6319

107795,5563

605361,4446

835415,5613

 


 

Si riportato sempre a livello statistico alcuni dati rilevati dai Bilancio sulle gestioni unitarie delle ASBUC del Comune di Sillano
Tabella:  Risultati Economici dell'Azienda Faunistico Venatoria Monte Prunese (AFV) e dell'Area Raccolta Funghi
Comitato di Gestione dei Beni Uso Civico del Comune di Sillano
         
   

2000

2001

2002

2003

2004

2005

 
Ricavi  AFV Monte Prunese

€ 30.254,00

€ 43.330,00

€ 38.022,45

€ 40.519,00

€ 26.581,00

€ 32.497,00

Ricavi Area Raccolta Funghi

€ 36.400,00

€ 43.380,00

€ 58.789,80

€ 10.634,00

€ 40.467,00

€ 68.155,00

Spese sostenute

€ 40.000,00

€ 38.400,00

€ 46.953,54

€ 46.724,09

€ 32.673,08

€ 44.549,87

UTILE

€ 26.654,00

€ 48.310,00

€ 49.858,71

€ 4.428,91

€ 34.374,92

€ 56.102,13

La Valle di Soraggio ha inoltre affidato la gestione di un area sosta roulotte e camper realizzata negli anni ’90 in collaborazione con Comune e Comunità Montana che è dotata di un fabbricato ad uso servizi e di 18 piazzole. Ha affidato ad una cooperativa del settore un rifugio montano denominato “La Foce” e mantiene attivo un rifugio destinato ad ospitare i pastori che effettuano la transumanza estiva sul Monte Prato alto 2054 mslm la vetta più alta della Toscana. Forte è lo sforzo in termini di risorse investite sul territorio per la manutenzione della viabilità forestale di servizio anche accedendo a co-finanziamenti Comunitari. E nella creazione di viabilità di esbosco per garantire la coltivazione delle aree oggetto di Piano di Assestamento. Uno sguardo particolare viene offerto alle Biomasse quale fonte rinnovabile per l’ottenimento di bioenergia, leggasi teleriscaldamento e cogenerazione. Cioè creare una “filiera corta” intesa come locale per l’ottenimento di energia dalla coltivazione del bosco con il solo utilizzo degli scarti delle lavorazioni. Questo ambizioso progetto potrà garantire nel rispetto dell’Ambiente energia pulita per gli utenti a costi inferiori a quelli offerti dal mercato tradizionale. Bene si spera di aver dato un quadro conoscitivo della nostra realtà che fino ad oggi è quella di una comunità tenace e testarda fortemente legata al territorio ed alle sue peculiarità e che spera un giorno di poter solo godere dei frutti della terra e non dover investire i ricavati delle gestioni in inutili vertenze con il mondo esterno che pretende di legiferare senza conoscere la reale situazione. Non siamo contrari a controlli e verifiche ma a domini esterni, se ci sono realtà Toscane che esulano da gestioni nell’interesse degli utenti non si deve pensare di distruggere il sistema dettato dalla Legge del 1927 che a parer nostro garantisce ora per allora la nostra Collettività.   Questo vuol essere un chiaro messaggio a tutti coloro che intendo in qualsiasi modo modificare lo stato normativo attuale, riconoscendo che se oggi siamo nuovamente attori del Nostro territorio che dal 1460 ci appartiene come collettività è grazie alla Legge del 1927 e che solo attraverso un confronto siamo disposti a discutere di modifiche ma non staremo alla finestra ad assistere alla indecorosa fine della Comunità della “Valle di Soraggio”. Come nei secoli passati abbiamo “menato l’Orso a Modena” oggi nel rispetto di chi è stato e di chi sarà siamo in grado di girare tutta l’Italia  per far valere i nostri diritti. 

Dalla Valle di Soraggio novembre 2006      



[1] Carlo De Stefani “Monografia sul circondario di Castelnuovo di Garfagnana” in “Atti della Giunta per la inchiesta Agraria sulla condizione della classe agricola” fascicolo II, Provincia di Massa e Carrara. In “La Garfagnana 1883-1893 aspetti economici, agricoli, urbanistici e socio culturali” , vol. I Edizioni W. Ciapetti, Castelnuovo di Garfagnana 1984.
[2] Carlo De Stefani “Di alcune proprietà collettive nell’Appennino e degli ordinamenti relativi” estratto dall’ Archivio per l’Antropologia e la Etnologia vol. XVIII, fascicolo 1°, 1888
[3] Carlo de Stefani op. ult. cit. pg. 4
[4] a seconda dell’uso della terra veniva chiamata terratico, calvatico, ecc.. da notare che le regole per l’utilizzo di tali terre erano comuni nel senso che gli statuti dettavano i tempi e i modi della coltura e chi non li osservava incorreva in pesanti sanzioni.

[5] Secondo il De Stefani che fu osservatore diretto di quelle usanze, veniva pubblicato, tramite le grida, il permesso di pascolo detto la rendita, che includeva la sua durata e le bandite. In alcuni casi si poteva anche condurre le bestie nei terreni particolari degli altri, salvo che non fossero stati chiusi. Norme precise e sanzioni regolavano il taglio dell’erba che permetteva la dove l’uso delle grida era in disuso l’inizio del fare a ghinghera.

[6] Carlo De Stefani, “Storia dei comuni della Garfagnana”, in Atti e memorie della Regia deputazione di storia patria delle province modenesi, serie VII vol. II, Società tipografica modenese, Modena, 1923. I° ristampa 1978, Giardini editori e stampatori in Pisa.
[7] P. Paolucci, “La Garfagnana illustrata”, Bartolomeo Soliani Stampatore Ducale, Modena, 1720, I° ristampa, Edizioni della Rocca, Castelnuovo di Garfagnana, 1989 , pag. 204;   cfr. anche Raffaello Raffaelli, “Descrizione geografica storica economica della Garfagnana”, Lucca 1879, ristampa in Castelnuovo di Garfagnana ed. La Rocca, 1985.  
[8] D’ora in poi citata come Istruttoria.
[9] A.S.M. Copia Cavata dal Libro Ragioniero di Reggio 1447.
[10] Che taluni fanno risalire agli antichi popoli che abitavano queste terre prima della conquista romana. Carlo De Stefani ult. op. cit. 10 e ss.
[11] Carlo De Stefani  ult. op. cit.  pag. 9: Parla dello gius congruo o congruo, cioè l’obbligo di alienare a persone o famiglie del Comune evitando l’insediarsi di forestieri, con norme restrittive anche in materia di acquisizione della residenza. Prima di vendere ad estranei era necessario rivolgersi a gente del paese, che manteneva una prelazione, in certi casi, anche fino a 18 mesi dopo la vendita. Questo per mantenere il più possibile ristretto nell’ambito della comunità originaria del Comune i diritti particolari che deteneva. Queste norme restrittive cominciarono a scomparire con l’uniformazione alle leggi italiane nell’inizio del 1900.
[12] Sono stati esaminati come citato nell’Istruttoria;  pg. 11 “… documenti pubblici e privati, registri di consigli comunali e delle provvisioni, Statuti comunali, Editti e leggi di età estense, fonti catastali.”
[13] D’ora in poi Azienda forestale.
[14] Documenti prodotti nel procedimento n. 23/93 promosso dal Comitato uso civico Valle di Soraggio contro la Regione Emilia Romagna.
[15] V. § 2.2.3. note da 37 a 42.
[16] R.D. 30/12/1923 n. 3267.
[17] art. 12 l. 1766/1927 e art. 39 R.D. 332/1928. 
[18] Art. 111 “Possono essere acquistati dal Ministero dell’economia nazionale [poi Agricoltura] per essere incorporati al Demanio forestale di Stato i terreni boscati, i pascoli e i prati di montagna.” – omissis – “Fra i terreni di cui al presente articolo sono compresi quelli costiuenti i Demani comunali del Mezzogiorno e quelli di dominio collettivo nelle altre Province”.Art. 112 “Gli acquisti e le espropriazioni di cui nell’articolo precedente sono di volta in volta autorizzati con decreto motivato dal Ministro dell’economia nazionale”.
[19] Art. 66, comma 3: “Sono trasferite alle Regioni tutte le funzioni amministrative relative alla liquidazione degli usi civici…”
[20] Art. 68, comma 1: “L’Azienda di Stato per le foreste demaniali è soppressa. Le funzioni e i beni dell’Azienda sono trasferiti alle Regioni in ragione della loro ubicazione.”

[21] D’ora in poi Amministrazione separata.

[22] vedi Regolamento Regionale 7 marzo 1992, n.1.
[23] Per i rapporti fra Comune e frazione v. § 1.2.3. nota 87, ma anche per la legittimazione delle Amministrazioni separate ad essere titolari di diritti sent. 1203/2266/2268 in P. De Federico op. cit. : importante su tutte è la sentenza 1203, Cass. civ. del 18/12/1952 n. 3233.
[24] v. Sentenza del Commissario agli usi civici del 1930.
[25] Corte d’appello di Roma 14.02.1990 in giustizia civile 1990, I, 1105.

[26] v. Sentenza Commissario agli usi civici del 1996, pag. 11, ma anche Rogito Graziani del 1935, pag 10.

[27] V. le varie sentenze.

[28] La nullità era richiesta dal Comitato della valle di Soraggio e dal Comune di Sillano in quanto configurabile per la vendita a non domino nel codice civile del 1865 art. 1459, mentre il c.c. del 1942, ne sancisce l’inefficacia.