Partecipazione proprietari

Alcune precisazioni sull’argomento: 

“Partecipazione Proprietari non Residenti alle attività del Comitato

ASBUC Valle di Soraggio e AFV Monte Prunese" 

Si parla della richiesta avanzata da un costituendo comitato non residente che chiedeva alla sola ASBUC Valle di Soraggio di essere rappresentati in seno al Comitato e all’organo di gestione AFV. Vista la mancanza fino a questo momento di concertazione fra le ASBUC che gestiscono i territori in Comune di Sillano, si chiarisce che nessun tipo di atto potrà essere adottato dall’ASBUC Valle di Soraggio in merito alla questione “votazioni”.  

Si ribadisce comunque che per quanto riguarda l’ASBUC Valle di Soraggio nulla osta, come affermato in più occasioni all’ingresso di un rappresentante dei proprietari all’interno della commissione che si occupa dell’AFV, si ricorda che le gestioni unitarie vengono dirette dal Presidente pro-tempore dell’ASBUC Valle di Soraggio a seguito dei regolamenti adottati dalle ASBUC di Valle di Soraggio, della Comunità di Sillano e della Comunità di Dallii. Quindi, qualsiasi tipo di atto deve essere preventivamente concertato e concordato. 

Diversamente, invece, per quanto riguarda la partecipazione in seno all’ASBUC dei non aventi diritto, la vicenda dovrà essere trattata separatamente dalla rappresentanza AFV, vale a dire preliminarmente coinvolgendo gli organi legittimati a rappresentare la Comunità degli utenti della Valle di Soraggio. 

Dalla Valle di Soraggio 10 agosto 2011

I titolari del diritto di uso civico a norma della Legge 1766/1927 sono i cittadini iscritti nel registro della popolazione residente del Comune (utenti), ai quali spetta il godimento dei diritti di uso civico delle terre, I diritti possono essere esercitati dagli aventi diritto nei seguenti modi:

a) in forma diretta, “uti singuli”,

b) in forma collettiva con la partecipazione al godimento promiscuo di tali beni demaniali e relativiintroiti, “uti cives”.

Nel dettato normativo si sancisce inoltre che nel caso della Valle di Soraggio i terreni di uso civico delle frazioni, debbano essere aperti agli usi di tutti i cittadini delle frazioni. I terreni di originaria appartenenza delle frazioni, saranno amministrati dalle medesime, separatamente da altri, a profitto dei frazionisti, qualunque sia il numero di essi.  

Nel corpo della Legge 17  aprile 1957 nr. 278 è previsto che all'amministrazione separata dei beni di proprietà collettiva della generalità dei cittadini abitanti nel territorio frazionale provveda un Comitato di cinque membri eletti, nel proprio seno, dalla generalità dei cittadini residenti nella frazione ed iscritti nelle liste elettorali.

Il Comitato dura in carica quattro anni (oggi cinque).